Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione, in materia di numero dei deputati).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei deputati è stabilito dalla legge in misura non superiore a quattrocento, non più di otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei deputati».